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Da diversi anni gli utenti di telefonia fissa e mobile si vedono sistematicamente derubati dalle società di telefonia di importi variabile dai € 65,00 agli € 80,00 per contributo di disattivazione. Questo costo non è stato previsto in sede di adesione contrattuale.

Infatti, la legge n. 40 /2007 statuisce che: “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni”. L’esercizio di tali facoltà è senza vincoli temporali, quindi esse possono essere esercitate in ogni momento: l’eventuale previsione di una durata minima contrattuale è dunque vincolante solo per l’operatore.

Occorre sottolineare che dalla semplice lettura del contratto l’utente deve poter conoscere anche le eventuali spese richieste per l’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento, così da essere agevolato nell’esercizio di tali facoltà, potendone valutare le conseguenze sotto ogni profilo. In ogni caso, l’utente non deve versare alcuna “penale” , richiesta di contributo di attivazione, di “costo per attività di cessazione servizio” comunque denominata a fronte del’esercizio della facoltà di recesso o di trasferimento delle utenze,poiché gli unici importi ammessi in caso di recesso sono quelli “giustificati” da “costi” degli operatori.

A tal proposito l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – AGCOM – ha precisato che i costi di disattivazione devono risultare correlati ai costi effettivi che l’operatore sostiene, mentre per le procedure riguardanti il trasferimento ad altro operatore, i suddetti costi non devono essere applicati.

Controllate le vostre fatture se compare l’addebito per i costi di disattivazione venite presso il Codacons Caserta e Vi faremo recuperare gli importi indebitamente versati

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Il Codacons Caserta smaschera l’ennesima truffa assicurativa delle società finanziarie.

Un consumatore ha acquistato una fotocopiatrice stipulando un contratto di finanziamento. La società di finanziamento ha imposto l’assicurazione sul contratto di acquisto della fotocopiatrice. Il consumatore ha appreso che avrebbe dovuto corrispondere per tale assicurazione in 3 anni un importo di € 700,00.

Sentendo odore di truffa, il consumatore richiedeva l’intervento del Codacons Caserta che intimava alla società finanziaria di consegnare fotocopia del contratto assicurativo. Chiaramente nessuna risposta è arrivata. Dinanzi al tribunale di Milano in seguito alla notifica dell’atto di citazione relativo alla richiesta di restituzione degli importi fino ad allora versati, la finanziaria si costituiva adducendo questioni di diritto ma non esibendo alcun contratto stipulato per l’assicurazione. Lo stesso giudice alla prima udienza verificando che la polizza non era stata stipulata invitava le parti ad un accordo. La società finanziaria resasi conto di essere stata colta con le mani nel sacco, chiedeva immediata transazione restituendo capitale ingiustamente versato, risarcimento danno e spese legali. Chiaramente ciò al fine di evitare una sentenza che sarebbe stata pubblicata ovunque ed avrebbe portato alla ribalta nazionale l’ennesima truffa che colpisce i consumatori. Si invitano pertanto coloro che stipulano qualsiasi contratto di finanziamento per l’acquisto o noleggio di un bene ( telefono, computer, stampante o fotocopiatrice, viaggi etc.) ad inviare raccomandata a/r alla società finanziaria chiedendo copia del contratto di assicurazione. Qualora non si ricevesse copia dell’assicurazione relativa al contratto sottoscritto è facile ottenere la restituzione degli importi illegittimamente versati.

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PUBBLICO IMPIEGO: GRANDE VITTORIA DEL CODACONS CASERTA CONTRO IL MINISTERO DEGLI INTERNI

Con grande soddisfazione il Codacons Caserta registra l’accoglimento del ricorso presentato dinanzi al Tar del Lazio da un agente scelto della Polizia di Stato in servizio presso un Commissariato di pubblica sicurezza in Sardegna per la richiesta di trasferimento presso la propria residenza in Campania, in provincia di Caserta. Questa la vicenda. L’agente scelto, immediatamente inviato dal momento dell’assunzione presso un comando in Sardegna rappresentava al Ministero di dover provvedere all’assistenza del fratello disabile del quale era stato nominato tutore dal giudice del Tribunale di Santa Maria C. V. Alla richiesta di trasferimento per gravi motivi cosi come previsto dalla legge ex art. 33 comma 5 legge 104/92, il Ministero rigettava la richiesta per violazione dell’art. 10 della legge stessa invocata sostenendo di non aver fornito le prove dell’handicap del fratello. L’agente impugnava presso il Tar del Lazio tale istanza di rigetto chiedendone l’immediato accoglimento. Il Tar con ordinanza in sede cautelare, accogliendo la tesi dell’agente, ordinava al Ministero di esaminare la domanda riscontrando una violazione nell’interpretazione della legge nei comportamenti dell’amministrazione statale. Sembrava tutto risolto per l’agente in quanto questa pronuncia metteva fine al lungo calvario in quanto questo doveva effettuare continui viaggi dalla Sardegna alla città natia per badare al fratello gravemente malato ed ai genitori molto anziani. Invece il Ministero in persona del Capo della polizia dott. Manganelli, riesaminata l domanda, incredibilmente la rigettava nuovamente fornendo una nuova interpretazione della legge completamente inverosimile. I legali del Codacons Caserta, l’ avv. Pasquale Marotta e l’ avv. Maurizio Gallicola non hanno certo mollato dopo questa pronuncia ed hanno chiesto con insistenza la fissazione del giudizio nel merito. In data 28.2.2013 gli avvocati del Codacons insistevano per l’accoglimento della richiesta in virtù dell’esatta applicazione della legge. Finalmente il 27.8.2013 la sentenza che dà ragione all’agente scelto ed ordina il trasferimento dello steso attestando che il provvedimento di diniego effettuato dall’amministrazione è affetto da vizi in quanto ha male interpretato la domanda ed ha respinto istanza di trasferimento con motivazione del tutto generiche e non pertinenti al caso in specie . Il ricorso è stato quindi accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato. Gli avvocati del Codacons soddisfatti del risultato hanno quindi riproposto la domanda di trasferimento con la certezza di accoglimento e si apprestano ad agire in giudizio contro il Ministero degli Interni per ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e morali subiti dal ricorrente a causa dell’ingiusto comportamento subito. Sono d’obbligo due considerazioni finali: primo, in questo Stato, dove i diritti dei cittadini vengono ormai calpestati, il 90% dei provvedimenti presi dalle pubbliche amministrazioni sono in favore dei raccomandati del resto della popolazione. Secondo, è inconcepibile che sia demandata alla sola magistratura il compito di rimediare a tutte le illegalità poste in essere dagli Enti Pubblici. Occorre pertanto l’immediato ripristino degli aboliti organi di controllo della Pubblica amministrazione.

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Non si placa il braccio di ferro tra l’ANIA, associazione che raggruppa le imprese assicurative operanti in Italia, l’IVASS ed il Codacons, considerato che ancora una volta le imprese assicurative vogliono farla da padroni in danno gli automobilisti.

Il decreto Monti, legge 24/03/2012 n.1 modificando l’articolo 32 del Codice delle assicurazioni, prevedeva in favore degli automobilisti uno sconto automatico laddove non avessero al rinnovo riportato alcun sinistro nell’anno precedente, sconto che non poteva in nessun caso essere compensato con aumenti di premi come da interpretazione IVASS, ente autonomo di vigilanza sul settore assicurativo, imponendo peraltro alle imprese assicurative di indicare alla stipula del contratto lo sconto applicato al rinnovo in assenza di sinistri.

Le imprese assicurative ad oggi non solo hanno eluso la legge a favore degli assicurati, omettendo di indicare sul contratto lo sconto in assenza di sinistri, ma hanno altresì impugnato con esito negativo innanzi al Tar la delibera IVASS. Grazie all’insistenza del Codacons, dell’IVASS e di tanti automobilisti virtuosi le imprese assicurative sono state sconfitte e devono per ora rispettare quanto sancito loro della legge.

Il Codacons, pertanto procede nella battaglia a favore dei cittadini e degli utenti della strada, nonostante il silenzio delle forze politiche abituate a farsi sentire solo durante le tornate elettorali.

Il Codacons Caserta, come al solito all’avanguardia, ha già ottenuto da due anni i rimborsi per gli utenti.

Pertanto controlla se la tua assicurazione effettuando il rinnovo ti ha applicato gli sconti.

In caso contrario rivolgiti al Codacons Caserta.

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