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Notizie

Tra le obbligazioni principali del venditore, oltre a consegnare la cosa e fare acquistare la proprietà della cosa o il diritto, vi è quella di garantire il compratore dall’evizione; inoltre la cosa venduta deve essere immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: occorrerebbe passare dal tipico e fondamentale obbligo del venditore di “dare” a quello diverso di “facere” consistente nella eliminazione dei vizi e difetti esistenti, tali da garantire al summenzionato bene il corretto funzionamento.

Nell’ipotesi di sussistenza di vizi e difetti del bene, oggetto del contratto, anche dopo la sostituzione in garanzia, il compratore/consumatore avrà diritto alla restituzione della somma versata a titolo di prezzo, nonché al risarcimento del danno conseguente all’inutilizzabilità del bene.

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Nel caso in cui il consumatore MAI abbia sottoscritto alcun contratto telefonico e/o intrapreso alcun rapporto con una società di telecomunicazioni per acquisto di prodotti e/o servizi della stessa, tra cui linea voce, ADSL e collegamento Internet, e la stessa società recapita all’utente fatture con richieste di pagamento, per un traffico telefonico MAI effettuato, servizi MAI richiesti e, pertanto, MAI usufruiti dallo stesso, aggravando con questo il danno oltre che il disagio dell’utente.

E’ evidente che il rimborso/ storno delle fatture de quibus è uno specifico obbligo giuridico della società., in quanto emesse senza che vi fosse in atto il relativo contratto.

Pertanto il comportamento tenuto dalla società è senz’altro rimproverabile tale da giustificare il rimborso/storno dell’arbitraria fatturazione emessa all’ordine del consumatore, a fronte di servizi MAI richiesti ed una pretesa risarcitoria.

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L’utente otterrà il rimborso di quanto ingiustamente pagato negli ultimi tre anni (importo €.5,16 al mese per privati cittadini, €.12,91 per le aziende). Questo assurdo importo era originariamente diretto alle società telefoniche, che dovevano pagarlo per l’utilizzo delle frequenze. Il Governo successivamente stabilì che detta tassa dovesse essere pagata dai titolari di un contratto di abbonamento in quanto il cellulare era un “bene di lusso”. Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice delle Telecomunicazioni questa tassa non è più prevista ne hanno affermata l’illegittimità.

 

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