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Nel caso in cui il consumatore MAI abbia sottoscritto alcun contratto telefonico e/o intrapreso alcun rapporto con una società di telecomunicazioni per acquisto di prodotti e/o servizi della stessa, tra cui linea voce, ADSL e collegamento Internet, e la stessa società recapita all’utente fatture con richieste di pagamento, per un traffico telefonico MAI effettuato, servizi MAI richiesti e, pertanto, MAI usufruiti dallo stesso, aggravando con questo il danno oltre che il disagio dell’utente.

E’ evidente che il rimborso/ storno delle fatture de quibus è uno specifico obbligo giuridico della società., in quanto emesse senza che vi fosse in atto il relativo contratto.

Pertanto il comportamento tenuto dalla società è senz’altro rimproverabile tale da giustificare il rimborso/storno dell’arbitraria fatturazione emessa all’ordine del consumatore, a fronte di servizi MAI richiesti ed una pretesa risarcitoria.

TASSA CONCESSIONE GOVERNATIVA

Pubblicato in Notizie

 

L’utente otterrà il rimborso di quanto ingiustamente pagato negli ultimi tre anni (importo €.5,16 al mese per privati cittadini, €.12,91 per le aziende). Questo assurdo importo era originariamente diretto alle società telefoniche, che dovevano pagarlo per l’utilizzo delle frequenze. Il Governo successivamente stabilì che detta tassa dovesse essere pagata dai titolari di un contratto di abbonamento in quanto il cellulare era un “bene di lusso”. Con l’entrata in vigore del Nuovo Codice delle Telecomunicazioni questa tassa non è più prevista ne hanno affermata l’illegittimità.

 

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