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Tra le obbligazioni principali del venditore, oltre a consegnare la cosa e fare acquistare la proprietà della cosa o il diritto, vi è quella di garantire il compratore dall’evizione; inoltre la cosa venduta deve essere immune da vizi che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore: occorrerebbe passare dal tipico e fondamentale obbligo del venditore di “dare” a quello diverso di “facere” consistente nella eliminazione dei vizi e difetti esistenti, tali da garantire al summenzionato bene il corretto funzionamento.
Nell’ipotesi di sussistenza di vizi e difetti del bene, oggetto del contratto, anche dopo la sostituzione in garanzia, il compratore/consumatore avrà diritto alla restituzione della somma versata a titolo di prezzo, nonché al risarcimento del danno conseguente all’inutilizzabilità del bene.