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Rilevata la frequenza con cui chi naviga in Internet fruendo di un servizio mobile (chiavette USB, cellulari...) si trova adover pagare bollette astronomiche ed inaspettate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di correre ai ripari e di imporre alle compagnie che forniscono questo tipo di servizio una serie di adeguamenti obbligatori. In primo luogo tutti gli operatori saranno tenuti ad indicare al cliente varie soglie di consumo tra le quali optare. All'approssimarsi della soglia prescelta, l'utente sarà avvertito tramite uno specifico avviso (un sms, un'email o una finestra di pop-up sul proprio pc) del raggiunfimento del tetto di spesa, del credito residuo, del passaggio ad un'eventuale altra tariffa e del relativo costo. Qualora il cliente non abbia dato, anticipatamente e per iscritto, indiziazioni diverse, una volta superato il tettio massimo, il servizio dovrà essere sospeso. Nel caso in cui la scelta della soglia di consumo non sia avvenuta entro il 31 dicembre 2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011 si applicherà automaticamente un limite per traffico dati nazionale di 50 euro per i clienti priivati e 150 euro per i clienti business, fatto salvo il limite di 50 euro previsto dalle norme europee per il traffico dati in roaming nei paesi UE, nonchè un analogo limite di 50 euro per il traffico dati nei paesi extra UE. Gli stessi operatori saranno poi tenuti a fornire mezzi gratuiti e di chiara comprensione per gli utenti, al fine di verificare il volume di traffico effettuato. Il termine massimo concesso agli operatori per adeguarsi a tali direttive è dunque, il primo Gennaio 2011. Il consumatore, dunque, potrà far valere i proprii diritti nelle adeguate sedi, e qualora gli operatori stessi violino le indicazioni sopra elencate.

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Ancora un successo per il Codacons Caserta, che ottiene la prima sentenza in Italia contro H3G S.p.A., più comunemente riconosciuta come "tre", per lo storno dei consumi provocati dal roaming effettuato dalle "chiavette" e dai cellulari UMTS.

Il "roaming" è la procedura per la quale una connessione mobile passa da un operatore ad un altro mentre si naviga.

La H3G S.p.A. è stata dunque condannata in sede giudiziaria a stornare gli importi delle bollette che erano collegati alla funzione di roaming delle cosiddette "chiavette" UMTS. Stesso discorso però vale anche per i cellulari abilitati al traffico internet UMTS ed al roaming.

Questo il fatto:

Il Sig. Tizio aveva stipulato un contratto di abbonamento per "chiavetta" UMTS con H3G S.p.A., che, in cambio del pagamento di un canone mensile fisso, abilitava l'utente ad un certo numero di ore di navigazione su internet.

Al Sig. Tizio veniva però richiesto di pagare una bolletta molto più alta rispetto a quanto previsto contrattualmente, perchè egli si era trovato a navigare su internet in "roaming" sotto rete TIM- Telecom Italia Mobile , anzichè sotto rete TRE- H3G S. p.A..

Il Giudice di Pace ha deciso la questione ritenendo illegittime le richieste di pagamento di H3G S.p.A., condannando quest'ultima allo storno delle somme indebitamente pretese e dando piena ragione all'opposizione presentata dal consumatore.

Avv. Maurizio Gallicola

Responsabile Codacons Caserta

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ITALIA-PROGRAMMI.NET

Scritto da Pubblicato in Ultime News

Il sito internet www.italia-programmi.net offre prodotti software apparentemente in maniera gratuita. In realtà, una volta introdotti i dati personali, come richiesto per registrarsi e scaricare il software ricercato, il consumatore attivava inconsapevolmente e "con sorpresa" un contratto di abbonamento a titolo oneroso di durata biennale, dell'importo annuale di 96 euro.

La  pagina di registrazione riportava i termini dell'abbonamento con un'evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata comprensione. Una volta tratto in inganno l'utente, la società invia richieste di pagamento - da effettuare tramite bonifico su un conto corrente indicato dalla stessa società - rendendo impossibile l'esercizio del diritto di recesso e negandolo anche a quanti lo abbiano esercitato tempestivamente e solleciti di pagamento ( via mail o per lettera) dal carattere minaccioso.

Rivolgendosi al CODACONS il consumatore otterrà dalla società Estesa Limited www.italia-programmi.net LO STORNO IMMEDIATO DELL'IMPORTO RICHIESTO IN FATTURA E RISARCIMENTO DANNI. 

  
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Nel caso in cui il consumatore receda da un contratto con società telefonica o trasferisca le utenze presso altro operatore, le predette società telefoniche richiedono  "illegittimamente" in fattura l'importo per il contributo di disattivazione pari all'incirca ad €33,00. Il pagamento da parte dell'utente di tale importo NON E' DOVUTO.

Rivolgendosi al CODACONS il consumatore otterrà l'immediato storno/rimborso dell'importo richiesto dalla società e risarcimento di tutti i danni.

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Nel caso in cui improvvisamente vengano interrotti gli eventi in diretta e conseguentemente sospesi, oscurandosi in tal modo tutti i contenuti e programmi previsti dal predetto abbonamento di Mediaset Premium, il consumatore ha diritto al rimborso del pagamento menzionato in fattura nonchè al rimborso ex "Condizioni Generali di fornitura del servizio Mediaset Premium Easy Pay" con riconoscimento sul corrispettivo dovuto dal Contraente di un accredito pari al valore del/i Pacchetto/i non fruito/i rapportato al periodo di mancata fruizione del Servizio.

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Nel caso in cui la società telefonica richieda in fattura illegittimamente un pagamento "non dovuto" per "Contenuti web Telecom Italia", Numeri speciali Telecom Italia, Numeri speciali BT ITALIA", per servizi SMS interattivi, il consumatore ha diritto all'immediato accredito dell'importo innanzi menzionato. 

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Nel caso in cui la società "Sky Italia srl" richieda in fattura illegittimamente un importo superiore a quanto stabilito con sottoscrizione di contratto, il consumatore ha diritto all'immediato rimborso/storno dell'importo innanzi menzionato.

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In caso di sbalzo di energia elettrica il consumatore ha diritto di ottenere il rimborso di apparecchiature ed impianti danneggiati da parte del gestore del servizio (Enel Servizio Elettrico, Enel Energia, Edison, Sorgenia etc...).

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In caso di distacco arbitrario ed illegittimo della linea telefonica da parte delle tante compagnie (Telecom Italia s.p.a., Infostrada/Wind Telecomunicazioni s.p.a., Vodafone, Teletu, Tiscali,etc...) il consumatore ha diritto ad un indennizzo pari al 50% del canone mensile corrisposto per ogni giorno lavorativo di ritardo incluso il sabato.

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Nel caso in cui la tipologiia di servizio scelto è ASSOLUTAMENTE non coincidente con le informazioni rese contrattualmente dalla società dato che la connessione ad Internet è discontinua e lenta, il consumatore ha diritto al rimborso del canone ADSL come da fatture ricevute da parte del gestore del servizio(  Telecom Italia S.p.A., Infostrada/ Wind Telecomunicazioni s.p.a, Teletu s.p.a., Tiscali, Vodafone,etc...).

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