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A CAUSA DELL'ELEVATO NUMERO DI APPUNTAMENTI, LO STUDIO LEGALE GALLICOLA, CHIEDE ALLA GENTILE CLIENTELA DI RISPETTARE GLI ORARI DEGLI APPUNTAMENTI PER CONSENTIRE A TUTTI UNA APPROPRIATA CONSULENZA PROFESSIONALE.
SI RICORDA CHE SI RICEVE (CON APPUNTAMENTO TELEFONICO) IL MARTEDI E GIOVEDI DALLE ORE 17.00 ALLE ORE 19.00.
- CODACONS CASERTA -
COMUNICATO STAMPA
VITTORIA PER GLI UTENTI DELLA INFOSTRADA/WIND TELECOMUNICAZIONI
Dopo i successi giudiziari riportati negli ultimi anni a) illegittimità canone Telecom Italia spa; b) condanna al risarcimento dei danni della Regione Campania per mancato smaltimento dei rifiuti; c) illegittimità di addebito dei numeri speciali sulle fatture telefoniche; d) IVA su erogazione di energia al 10% anziché al 20%; il Codacons Caserta ottiene la prima sentenza in Italia contro Wind Infostrada rivolta a tutti gli utenti che utilizzano l’ADSL.
La società è stata infatti condannata dal Giudice di Pace di Marcianise a restituire all’utente tutti gli importi pagati per l’utilizzo dell’Adsl causa una connessione ad internet eccessivamente lenta e non corrispondente alle prescrizioni contrattuali.
Questo il fatto:
Il signor Tizio residente ne comune di Marcianise, ha stipulato contratto di abbonamento al servizio telefonico con la società Wind Telecomunicazioni s.p.a., scegliendo quale tipologia di servizio “Offerta Happy Italy”. Il predetto servizio avrebbe dovuto fornire : .
Il Sig. Tizio non ha mai ottenuto ed usufruito dell’attivazione della predetta offerta dato che la connessione ad Internet ADSL era ECCESSIVAMENTE discontinua, ma anche la velocità di navigazione di download e upload – ossia la velocità con la quale puoi scaricare ed inviare dati col pc – misurata in bits per secondo era ESAGERATAMENTE lenta.
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Inoltre il prezzo di un canone ADSL richiesto deve essere commisurato all’effettivo consumo e non può essere fissato secondo i criteri generici e meramente presuntivi che prescindano totalmente dalla situazione reale e si appalesino, pertanto, illogici.
In tal caso, l’utente contesta non il proprio obbligo di pagamento, ma la misura del corrispettivo richiesto dall’ente erogatore, ponendo in discussione il modo in cui il corrispettivo stesso è stato determinato, richiedendo sic et simpliciter l’obbligo dello stesso di pagare il corrispettivo della fornitura del servizio di telecomunicazione, non consumato, tra l’altro, dallo stesso.
Il Giudice di Pace di Marcianise ha riconosciuto tutto ciò condannando la Wind Infostrada alla restituzione degli importi pagati per il servizio, per ottenere il risarcimento del canone adsl occorrono le fatture Infostrada/Wind ed i relativi bollettini di pagamento.
Avv. Maurizio Gallicola
Responsabile Codacons Caserta
COMUNICATO STAMPA
IL CODACONS CASERTA DICHIARA GUERRA AL “CARO POLIZZA" IMPOSTO DALLE ASSICURAZIONI
Il Codacons Caserta avvia l’azione collettiva a favore dei cittadini tartassati dai comportamenti illegittimi delle imprese assicurative. L’associazione denuncia fortemente il fenomeno delle disdette illegittime perpetuato dalla imprese assicurative sul territorio della Provincia di Caserta. Tanti sono gli automobilisti che, a fronte del verificarsi di un sinistro e senza nessuna responsabilità, si sono visti disdire la polizza assicurativa per il semplice fatto di essersi rivolti ad un Avvocato di fiducia per essere assistiti, o anche solo per aver subito o causato un sinistro in un periodo di 5 anni.
L’avv. Maurizio Gallicola, Responsabile Codacons Caserta, dichiara: “Ormai non se ne può più: ogni giorno decine di persone bussano alle nostre porte denunciando siffatti comportamenti a carico delle imprese assicurative, malgrado sia stata già comminata una sanzione dall’ISVAP all’Assitalia Assicurazioni per aver disdettato nella Regione Campania centinaia di contratti, senza peraltro informare gli utenti”.
L’azione intrapresa dal Codacons è diretta a riequilibrare la posizione contrattuale dell’utente rispetto al potere dell’assicurazione che, arbitrariamente, in virtù di disposizioni contrattuali imposte unilateralmente, decide di disdire a proprio piacimento il contratto a danno dell’assicurato. Infatti, qualora l’automobilista decidesse di riassicurarsi presso il medesimo assicuratore, pagherebbe circa il 30% in più di quanto sarebbe stato tenuto a pagare in assenza di disdetta: ciò per non parlare del premio che egli dovrebbe pagare se intendesse rivolgersi ad altra assicurazione.
Secondo il Codacons, quanto perpetrato dalle imprese assicurative è un vero e proprio abuso di posizione dominante a danno degli utenti. Tale condotta può potenzialmente produrre anche rilievi di natura penalistica, giungendo a configurare il reato di estorsione.
Non sono bastate le multe imposte alle assicurazioni dall’ISVAP e dall’Antitrust a seguito delle denunce presentate, oltre ad una vera e propria azione giudiziaria contro le imprese assicurative. Pertanto il Codacons Caserta, dopo varie consultazioni avute con tutti i legali Codacons della Campania, ha presentato, grazie all’avv. Paolo Pinto, l’azione giudiziaria avente per oggetto il risarcimento del danno patrimoniale in favore degli utenti che, a seguito di illegittima disdetta, hanno dovuto pagare un premio maggiore di quanto avrebbero dovuto fare in assenza di disdetta.
Per aderire all’azione basta rivolgersi al Codacons Caserta Via M. Buonarroti 17, telefono 0823/355241, e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo. – www.studiolegalegallicola.it
Avv. Maurizio Gallicola
Responsabile Codacons Caserta
Qualora ad un neopatentato, ovvero una persona che conduca un veicolo durante i primi 3 anni dal rilascio della patente, venga contestata una violazione del Codice della Strada che preveda una decurtazione dei punti, quest'ultima sanzione sarà raddoppiata. Una tale misura è illegittima e può essere impugnata dinanzi alle competenti autorità.
E' diritto del cittadino che fruisce dell'erogazione di servizi fondamentali, come elettricità, gas ed acqua ricevere regolare fattura del relativo contatore. Qualora la compagnia erogatrice del servizio ometta di adempiere a tale obbligo, l'utente avrà diritto ad una riduzione dell'importo delle bollette, pari al 10% dell'importo stesso per ogni mancata lettura e fino a che tale dovere venga adempiuto.E' pertanto possibile chiedere il rimborso delle somme illegittimamente addebitate all'utente.
Qualora una compagnia aerea si renda responsabile della ritardata consegna del bagaglio ad un passeggero, questi potrà richiedere sia un indennizzo, sia il risarcimento dei danni, alla compagnia stessa, a seconda dell'entità del ritardo nella consegna e dei danni che questo comporti per il passeggero
A partire dal mese di Ottobre 2010, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni rilascerà, quale risultato del progetto "Misura Internet" un software idoneo a verificare in modo oggettivo le prestazioni delle connessioni ADSL, ovvero del servizio Internet basato sull'offerta delle compagnie di telefonia fissa (Telecom, Wind-infostrada, Vodafone, Fastweb, Teletu, Tiscali,...). Il software si chiamerà Nemesys e permetterà a qualunque utente, direttamente da casa, di misurare le reali prestazioni del servizio offerto dalla compagnia di cui è cliente ma, soprattutto, di rendersi conto degli eventuali scarti tra l'efficienza reale del servizio e quella promessa dalla compagnia al momento della sottoscrizione del contratto.
Rilevata la frequenza con cui chi naviga in Internet fruendo di un servizio mobile (chiavette USB, cellulari...) si trova adover pagare bollette astronomiche ed inaspettate, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha deciso di correre ai ripari e di imporre alle compagnie che forniscono questo tipo di servizio una serie di adeguamenti obbligatori. In primo luogo tutti gli operatori saranno tenuti ad indicare al cliente varie soglie di consumo tra le quali optare. All'approssimarsi della soglia prescelta, l'utente sarà avvertito tramite uno specifico avviso (un sms, un'email o una finestra di pop-up sul proprio pc) del raggiunfimento del tetto di spesa, del credito residuo, del passaggio ad un'eventuale altra tariffa e del relativo costo. Qualora il cliente non abbia dato, anticipatamente e per iscritto, indiziazioni diverse, una volta superato il tettio massimo, il servizio dovrà essere sospeso. Nel caso in cui la scelta della soglia di consumo non sia avvenuta entro il 31 dicembre 2010, a decorrere dal 1 gennaio 2011 si applicherà automaticamente un limite per traffico dati nazionale di 50 euro per i clienti priivati e 150 euro per i clienti business, fatto salvo il limite di 50 euro previsto dalle norme europee per il traffico dati in roaming nei paesi UE, nonchè un analogo limite di 50 euro per il traffico dati nei paesi extra UE. Gli stessi operatori saranno poi tenuti a fornire mezzi gratuiti e di chiara comprensione per gli utenti, al fine di verificare il volume di traffico effettuato. Il termine massimo concesso agli operatori per adeguarsi a tali direttive è dunque, il primo Gennaio 2011. Il consumatore, dunque, potrà far valere i proprii diritti nelle adeguate sedi, e qualora gli operatori stessi violino le indicazioni sopra elencate.
Ancora un successo per il Codacons Caserta, che ottiene la prima sentenza in Italia contro H3G S.p.A., più comunemente riconosciuta come "tre", per lo storno dei consumi provocati dal roaming effettuato dalle "chiavette" e dai cellulari UMTS.
Il "roaming" è la procedura per la quale una connessione mobile passa da un operatore ad un altro mentre si naviga.
La H3G S.p.A. è stata dunque condannata in sede giudiziaria a stornare gli importi delle bollette che erano collegati alla funzione di roaming delle cosiddette "chiavette" UMTS. Stesso discorso però vale anche per i cellulari abilitati al traffico internet UMTS ed al roaming.
Questo il fatto:
Il Sig. Tizio aveva stipulato un contratto di abbonamento per "chiavetta" UMTS con H3G S.p.A., che, in cambio del pagamento di un canone mensile fisso, abilitava l'utente ad un certo numero di ore di navigazione su internet.
Al Sig. Tizio veniva però richiesto di pagare una bolletta molto più alta rispetto a quanto previsto contrattualmente, perchè egli si era trovato a navigare su internet in "roaming" sotto rete TIM- Telecom Italia Mobile , anzichè sotto rete TRE- H3G S. p.A..
Il Giudice di Pace ha deciso la questione ritenendo illegittime le richieste di pagamento di H3G S.p.A., condannando quest'ultima allo storno delle somme indebitamente pretese e dando piena ragione all'opposizione presentata dal consumatore.
Avv. Maurizio Gallicola
Responsabile Codacons Caserta
Il sito internet www.italia-programmi.net offre prodotti software apparentemente in maniera gratuita. In realtà, una volta introdotti i dati personali, come richiesto per registrarsi e scaricare il software ricercato, il consumatore attivava inconsapevolmente e "con sorpresa" un contratto di abbonamento a titolo oneroso di durata biennale, dell'importo annuale di 96 euro.
La pagina di registrazione riportava i termini dell'abbonamento con un'evidenza grafica non sufficiente ad una loro immediata comprensione. Una volta tratto in inganno l'utente, la società invia richieste di pagamento - da effettuare tramite bonifico su un conto corrente indicato dalla stessa società - rendendo impossibile l'esercizio del diritto di recesso e negandolo anche a quanti lo abbiano esercitato tempestivamente e solleciti di pagamento ( via mail o per lettera) dal carattere minaccioso.
Rivolgendosi al CODACONS il consumatore otterrà dalla società Estesa Limited www.italia-programmi.net LO STORNO IMMEDIATO DELL'IMPORTO RICHIESTO IN FATTURA E RISARCIMENTO DANNI.