Questo il fatto: la madre sottoscriveva con Poste Vita un contratto di assicurazione denominato “Postafuturo Unico” versando in 10 anni€ 54.000,00 e designando come beneficiarie le proprie figlie. La contraente purtroppo decedeva prima della scadenza del marzo 2004. Le figlie solo dopo 10 anni dalla scadenza venivano a conoscenza della polizza e presentarono istanza di liquidazione dopo 10 anni e tre mesi dalla scadenza della polizza.
Poste Vita rigettò la richiesta in quanto la somma non era stata richiesta entro il termine di prescrizione ex art. 2952 c.c.
Iniziato l’iter giudiziale del 2015 si richiedeva condannarsi Poste Vita spa per inadempimento contrattuale con condanna al risarcimento del danno, in subordine accertarsi la responsabilità per violazione delle norme di buona fede contrattuale.
Il Giudice dopo 4 anni di causa ha convalidato la tesi dell’inadempimento della società convenuta , in quanto non ha fornito la prova di aver inviato l’informativa ai beneficiari ed ha concesso come ristoro la somma di € 54.000,00 ovvero la somma che doveva essere incassata.
Il Giudice Dinardo ha quindi sancito un nuovo principio in materia di prescrizione avvalorando la tesi del risarcimento del danno in quanto non rispettate le norme della buona fede contrattuale.
Una grande soddisfazione professionale per lo studio Gallicola ed il Codacons Caserta.